(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21
                        del 15 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art. 2, comma secondo, e' sostituito dal seguente:
  "2. La Regione Abruzzo concorre alla alimentazione del Fondo di cui
alla  gia'  richiamata  legge  31  gennaio  1994,  n.  97, con propri
stanziamenti.
  2.bis Le risorse risultanti dalla quota del Fondo nazionale per  la
montagna, assegnata alla Regione Abruzzo, e dalla quota regionale, di
cui  al  precedente  comma,  sono  attribuite  alle Comunita' Montane
secondo i criteri d'impiego di seguito riportati".