(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 del 15 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 2, comma secondo, e' sostituito dal seguente: "2. La Regione Abruzzo concorre alla alimentazione del Fondo di cui alla gia' richiamata legge 31 gennaio 1994, n. 97, con propri stanziamenti. 2.bis Le risorse risultanti dalla quota del Fondo nazionale per la montagna, assegnata alla Regione Abruzzo, e dalla quota regionale, di cui al precedente comma, sono attribuite alle Comunita' Montane secondo i criteri d'impiego di seguito riportati".